Più tutele per i disoccupati
Infortuni brevi, la notifica va in proroga
Il Decreto Sicurezza
Il Decreto Sicurezza
Premio di rendimento anche in assenza
Invio telematico per il bonus regolarità
Il patto di non concorrenza
Sanatoria per le colf
DL 81/2008, proroghe fino a maggio
Nuova stretta sul mobbing
Lavoro intermittente: disponibilità o indennità di disoccupazione
Possibile il recesso durante la malattia
PA, sempre visita fiscale
Tutela più estesa per i disabili
Sanatoria per lavoro nero e co.co.co
L'orario di lavoro diventa più flessibile
Slitta al 2009 la presentazione del Testo Unico
La comunicazione degli infortuni brevi
Flexsecurity a beneficio degli interinali
Il dipendente controlla il comporto
Il licenziamento non aspetta il processo
Lettera di dimissioni: il modulo è solo on line
Colf e badanti: le regole per l'assunzione on line
La mobilità è singola
Il ritardo cronico giustifica il licenziamento
Il lavoro minorile
Licenziamento se manca la reperibilità in malattia
Il nuovo licenziamento dopo il reintegro
Licenziamenti collettivi: maggiori tutele
Il nuovo contratto dei collaboratori domestici
Le responsabilità negli appalti illeciti
La scuola ferma l'apprendistato professionalizzante
Maggiori tutele per i lavoratori extracomunitari
Ferie: deroga alle due settimane
I licenziamenti in base all'età
Mobbing: al lavoratore l'onere probatorio
Interruzione del rapporto dirigenziale: due vie
Sicurezza: controllore e controllato sempre distinti
Lotta al lavoro sommerso: difficoltà interpretative
Violazioni di norme extra codice : recesso possibile
Le sentenze sul contratto a progetto
La prova liberatoria in caso di mobbing
Infortuni sul lavoro e rischio ambientale: maggiori assicurazioni
Nessuna mobilità in caso di parentela
Nessuna monetizzazione per le ferie ante 2003
Rintracciabilità del lavoratore durante il periodo di malattia
Nuovo rapporto di lavoro, nuova qualifica
Da co.co.co a lavoro subordinato: al lavoratore l'obbligo della prova
Astensione legittima dall'ambiente di lavoro insicuro
Avviso tardivo di assenza dal lavoro: il licenziamento non è più sicuro
Il Dlgs. 186/2005: tutela dei lavoratori dipendenti di imprese UE insolventi

Più tutele per i disoccupati  di  Matteo Somaini

Come aiuto per i dipendenti di società che hanno cessato l’attività a causa della crisi, sono stati stanziati 289 milioni di euro a sostegno del reddito. L’indennità potrà arrivare anche al 80% della retribuzione lorda, per un periodo massimo di tre mesi, anche con interruzioni. Il decreto attua dunque le disposizioni anti-crisi già previste dalla legge 2/09.
    Tale indennità, prevista con misura sperimentale fino all’anno 2012, sarà erogata con percentuali diverse: per i primi due anni il bonus potrà arrivare – come detto – fino all’80% dello stipendio lordo, mentre a partire dall’anno 2011 sarà pari alla normale indennità di disoccupazione, ovvero pari al 60% del salario; tutto questo, a patto che il lavoratore che fa la domanda sia iscritto alla previdenza obbligatoria da almeno due anni, periodo all’interno del quale avrà maturato almeno 52 settimane di contribuzione.
    Un aiuto concreto è previsto anche per i dipendenti che non possiedono i requisiti appena elencati. Condicio sine qua non è l’aver maturato almeno 78 giornate di lavoro a partire dal 1 gennaio 2008 – dove per 78 giornate di lavoro si intendono anche quelle retribuite come malattia, festività etc. etc: in questo caso la persona in possesso di tali requisiti potrà beneficiare di un bonus pari al 35% della retribuzione.
    Anche nel caso del contratto di apprendistato tale beneficio può essere riscontrato, a patto che il contratto di apprendistato stesso sia in vigore da almeno tre mesi.
    Per chiedere il sostegno, il datore di lavoro dovrà comunicare in maniera telematica – all’INPS o a qualunque ente che svolga il servizio all’impiego, come un consulente del lavoro oppure un ente bilaterale – la sospensione della propria attività lavorativa e le motivazioni che a questa hanno portato, oltre che ai nomi dei dipendenti interessati dalla sospensione stessa. Contemporaneamente, i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti dovranno inoltrare la propria richiesta, dichiarandosi disponibili immediatamente al reimpiego così come ad una ricollocazione professionale.
    Da ultimo, anche per i lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa è prevista l’erogazione del bonus: in questo caso è stato stanziato un importo forfait di 100 milioni di euro, con un aiuto economico che sarà pari al 10% della retribuzione lorda conseguita nell’arco del 2008.
    Tutti gli importi verranno in ogni caso erogati dall’INPS, così come previsto dal decreto del Ministero del Lavoro, seguendo un ordine che rispecchia quello di presentazione della domanda, “nei limiti delle specifiche risorse”.
 


Articolo pubblicato il 28-05-2009
 
 
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